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Nuova Legge Comunitaria

09/09/2009

La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con l’art. 42 della legge 07 Luglio 2009 n. 88, ha introdotto alcuni ulteriori obblighi e talune facoltà in relazione alla pubblicità delle società, prevedendo anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni minime previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).

Come noto, le società, sia di persone che di capitali, così come previsto nel nostro ordinamento dall’art. 2250 codice civile, devono indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, etc.) le seguenti informazioni:

 

- sede della società;

- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione;

- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali);

- eventuale stato di liquidazione in seguito allo scioglimento;

- eventuale stato di unipersonalità (spa ed srl).

 

Inoltre si rammenta che, oltre alle suddette informazioni si deve indicare anche il numero di partita iva come previsto dall’art. 35 DPR 633/1972, comma 1.

 

Qualora la società abbia istituito un proprio sito web, nello stesso deve indicare, oltre al

numero della partita iva, anche le informazioni previste dall’art. 2250 del codice civile di cui sopra. 

Il regime sanzionatorio prevede che le società che omettano i suddetti adempimenti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di Euro 206 ad un massimo di Euro 2.065, da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.

 

La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è prevista l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee. Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.

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